Pretendo il diritto di scrivere notizie false e di criticare

“Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po’ di attenzione, a distinguerla dal volto”
Alexandre Dumas

Il DDL “Gambaro”, presentato in Senato il 7 febbraio 2017 e firmato trasversalmente da senatori di quasi tutte le forze politiche (escluso il Movimento 5 Stelle), rischia di minare seriamente il principio libertario alla base di Internet nel nostro Paese, trascinandoci ancora più a fondo nelle classifiche sulla libertà di espressione.

Le Disposizioni per prevenire la manipolazione dell’informazione online, garantire la trasparenza sul web e incentivare l’alfabetizzazione mediatica rappresentano la volontà di parte del Senato di “cercare di impedire abusi, garantire il pluralismo e, soprattutto, tutelare i cittadini a cui i media si indirizzano“, pena multe salatissime.

Al che, pensandoci bene, la domanda madre è sempre la stessa: chi stabilisce il grado di tollerabilità della manipolazione di una notizia o di una fonte di informazione ? Perché ogni fatto, ogni atto, ogni evento o documento, se narrato, può essere letto ed interpretato secondo molte sfaccettature: alcune, secondo il DDL, sono legittime, altre -probabilmente più scomode all’establishment- no.

Leggendo il testo in questione, infatti, alcune parti suonano decisamente allarmanti:

Le notizie false, o «fake news» bufale, ci sono sempre state, ma non sono mai circolate alla velocità di oggi (il problema è la velocità o l’informazione ? n.d.a.). Per questo non è più rinviabile un dibattito serio in questo senso. Se l’informazione diventa disinformazione i mezzi di comunicazione di massa possono essere utilizzati a fini di propaganda con il rischio che notizie appositamente distorte vengano strumentalmente adoperate per influenzare l’opinione pubblica. Questo perché con il diffondersi dei social-media il pericolo di contaminare internet con notizie inesatte e infondate o, peggio ancora, con opinioni che seppur legittime rischiano di apparire più come fatti conclamati che come idee, e in crescita esponenziale.

L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha, a questo proposito, osservato con preoccupazione il numero di campagne mediatiche online miranti a fuorviare settori dell’opinione pubblica, attraverso informazioni intenzionalmente tendenziose 0 false, l’istigazione dell’odio contro singoli individui e anche attacchi personali, spesso in ambito politico, volti a minare il regolare svolgimento dei processi democratici. La libertà è il fulcro della democrazia, non può certo divenirne il limite.

Quale è la discriminante tra informazione e disinformazione ? Chi decide quali opinioni rischiano di apparire fatti conclamati ? Chi decide quali sono gli atti volti a miniare il regolare svolgimento dei processi democratici ?

E’ evidente che siamo davanti ad un vero e proprio, ennesimo, tentativo di imbavagliare il diritto alla libertà di espressione, garantito costituzionalmente dall’art. 21, in nome di presunte “limitazioni della libertà“. Ma, soprattutto, a far tacere le voci critiche (e sgradite) nei confronti di personalità politiche (non a caso proprio la Presidente della Camera, Laura Boldrini, ha pure scritto a Zuckemberg a tal proposito…) ed a bandire la libera espressione delle proprie opinioni, seppur sbagliate o comunque tendenziose.

Un atto fascista che, mascherandosi dietro la difesa della Democrazia, vuole mettere il bavaglio alle voci libere e scomode introducendo…

…una nuova contravvenzione nel codice penale; in particolare, si inserisce l’articolo 656-bis del codice penale col quale si prevede che chiunque pubblichi o diffonda notizie false, esagerate o tendenziose che riguardino dati o fatti manifestamente infondati o non veritieri, attraverso social-media o altri siti che non siano espressione di giornalismo online, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’ammenda fino a euro 5.000,00.

e, per limitare le campagne di protesta contro il governo o comunque esponenti politici, ecco il nuovo articolo 265-ter del codice penale che

prevede che ai fini della tutela del singolo e della collettività, chiunque si renda responsabile di campagne d’odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici,è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con l’ammenda fino a euro 10.000,00.

Ma ancora più grave la richiesta, all’art. 3 comma 1:

che quando si apre un sito web privato, un blog, un forum 0 comunque una qualsiasi piattaforma elettronica destinata alla pubblicazione o diffusione online di informazione presso il pubblico, […] è necessario che l’amministratore del sito comunichi, entro 15 giorni dalla diffusione online, tramite posta elettronica certificata, alla Sezione per la stampa e l’informazione del tribunale territorialmente competente, il proprio nome e cognome, il domicilio, il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata, oltre che il nome e l’URL (Uniform Resource Locator) della piattaforma elettronica.

Una tale proposta, redatta da chi evidentemente non ha capito cos’è la Rete e come funziona, con la volontà di imbrigliare qualcosa che, per sua natura, non è imbrigliabile, evidenzia in modo imbarazzante il pressappochismo con cui gli organi legislativi lavorano. Le cui conseguenze, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti.

La speranza è che una proposta del genere, come le altre simili che si sono succedute negli anni, sia destinata a generare solamente un momentaneo moto di gossip per poi finire, come la proposta stessa cita, nell’oblio…

 

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