Le commissioni consiliari comunali e relativi costi

Dopodomani, in Consiglio Comunale, discuteremo una proposta di delibera relativamente alla riduzione dei componenti delle Commissioni Comunali del Comune di Siena, che i firmatari (PD+Sel+SienaFutura) vorrebbero ridurre da 9 a 7, con conseguenti risparmi stimati di circa 20.000€ annuali.

Questa mattina ne abbiamo discusso nella relativa Commissione Statuto e Regolamenti, dove la discussione ha avuto momenti anche particolarmente “accesi” ed “interessanti”.

Veniamo però, al di là della consueta dialettica politica, alla questione da un approccio più tecnico.

Le Commissioni Consiliari sono previste nel TUEL (Testo Unico Enti Locali) che, all’Art. 38 relativo ai Consigli comunali e provinciali“, comma 6, recita:

6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Importante sottolineare come lo scopo delle commissioni sia anche quello di garantire la partecipazione delle minoranze, esplicitate in particolar modo dall’Art. 44 “Garanzia delle minoranze e controllo consiliare“:

1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.

Pertanto, come si vede all’art. 38 comma 6, le singole Amministrazioni possono avvalersi, laddove lo Statuto lo preveda, di apposite Commissioni consiliari. In particolare, lo Statuto del Comune di Siena recita, all’Art. 17 “Commissioni consiliari permanenti” commi 1 e 2:

1. Il Consiglio comunale costituisce al suo interno Commissioni consiliari permanenti, formate su base proporzionale fra maggioranza e minoranza, secondo le norme del regolamento.

2. Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzione consultiva e/o istruttoria, di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio, svolgono indagini conoscitive, dispongono, per i regolamenti comunali e per gli altri atti individuati dal regolamento del consiglio, di poteri redigenti di provvedimenti da approvare in via definitiva dal Consiglio.

mentre proprio al comma 6 e 7 del medesimo articolo pone l’attenzione su quanto esplicitato all’Art. 44 del TUEL:

6. La Commissione di garanzia e controllo, previa deliberazione del Consiglio Comunale, può svolgere funzioni speciali per l’esame di particolari problemi o questioni, per l’effettuazione di inchieste conoscitive sulle attività del Comune, sulla erogazione dei servizi e sugli Enti od Organismi cui partecipa il Comune, al fine di fornire al Consiglio Comunale gli strumenti per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

7. La composizione sarà determinata su basi proporzionali fra maggioranza e minoranza, con attribuzione della presidenza alla minoranza.

Pertanto, ricapitolando, le funzione delle Commissioni Comunali sono:

  • consultiva e/o istruttoria
  • di controllo e di indagine
  • di inchiesta
  • di studio

Inoltre, è bene precisare che al comma 3 si evidenzia un aspetto importante delle Commissioni Consiliari relativamente ad alcuni atti dell’Amministrazione:

3. Relativamente alle proposte di deliberazione dello schema di bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei piani urbanistici generali ed attuativi dei piani di settore, degli atti di programmazione, dei regolamenti, le Commissioni formulano il parere con relazione scritta presentata al Consiglio dal Presidente della Commissione.

Il parere in questione è espresso “a maggioranza” o “all’unanimità” ed è comunque non vincolante per la successiva decisione che sarà presa a votazione in Consiglio Comunale.

Tornando alla composizione delle Commissioni, lo Statuto rimanda al Regolamento del Consiglio Comunale che dedica un intero Capo (Titolo III, Capo II) alle commissioni stesse. All’Art 12, in particolare, vengono definite le Commissioni Consiliari permanenti:

1. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari:

  • Programmazione, Bilancio e Affari Generali
  • Cultura e Scuola
  • Servizi Sanitari e Sociali
  • Assetto del Territorio
  • Sport
  • Decentramento Politico Amministrativo
  • Commissione Consiliare per lo Statuto ed i Regolamenti
  • Commissione Garanzia e Controllo Politico-Amministrativo
  • Commissione delle elette

ed all’Art 13, comma 3, viene esplicitata la composizione delle stesse:

Ciascuna Commissione, composta di almeno n. 9 Consiglieri di cui 5 di maggioranza, nomina al suo interno il Presidente ed il vice Presidente, di cui uno rappresentativo della maggioranza e l’altro della minoranza.

E’ comunque opportuno precisare che, al comma 5 del medesimo articolo:

Il Sindaco, i Capogruppo e gli Assessori hanno facoltà di intervenire (non di votare, nda) alle riunioni delle Commissioni consiliari.

Ferma restando l’estrema importanza delle Commissioni, da intendersi come momenti di studio e di approfondimento degli argomenti che dovranno essere trattati in Consiglio Comunale, è evidente che debba essere favorita la massima partecipazione di tutte le espressioni politiche della città, sia di minoranza che di maggioranza, per poter garantire un normale esercizio democratico.

Veniamo adesso ai costi, per i quali valgono le medesime regole già descritte nel mio precedente articolo sui costi di un Consiglio Comunale: le Commissioni Consiliari permanenti (ed anche le altre Commissioni, se non diversamente esplicitato) sono soggette sia al rimborso del datore di lavoro, nel caso avvengano in orario lavorativo, che al gettone di presenza di € 54 lorde (circa 35€ al netto delle tasse), per un massimo di un gettone giornaliero. Nel caso vi siano più commissioni nel medesimo giorno al quale partecipa lo stesso consigliere, viene erogato UN SOLO gettone di presenza. Inoltre è bene esplicitare che i gettoni vengono erogati solamente ai membri effettivi (o sostituzioni) e non ai capigruppo.

Nella speranza di aver fatto chiarezza sulle commissioni consiliari, mi rimetto alle vostre eventuali domande per chiarire gli aspetti non adeguatamente trattati.

 

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