La Toscana e i nostri amici “a 4 zampe”

Pochi sanno che grazie alla Legge Regionale n.59 del 2009, le cui finalità sono esplicitate nell’art. 1:

 Art. 1 

                          F i n a l i t a' 

    1. La Regione Toscana, in coerenza con le finalita'  dell'art.  4 del proprio Statuto, promuove e disciplina la tutela  degli  animali, condanna gli atti di crudelta' verso di essi ed  il  loro  abbandono, favorisce interventi volti  a  contrastare  il  randagismo  ed  opera
affinché   sia   promosso,   nel   sistema   educativo   dell'intera popolazione, il rispetto degli animali ed il  valore  della  corretta convivenza tra animali e uomo.
    2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta  regionale  valorizza  il ruolo delle  associazioni  senza  scopo  di  lucro  e  delle  imprese sociali,  riconosciute  ed  iscritte  in  albi  istituiti  con  leggi regionali, aventi finalità di protezione  e  difesa  degli  animali,
sostiene la cultura animalista ed ogni corrente di pensiero  ispirata al rispetto ed alla protezione degli animali.

permette ai nostri amici a 4 zampe di entrare in qualsiasi esercizio pubblico (Negozio, Bar, libreria…), purchè il proprietario ne garantisca “l’adeguato e costante controllo dell’animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità” (art. 5).

Interessante anche l’art.19 di tale legge, in merito all’accesso ai giardini e altre aree pubbliche di svago:

 Art. 19 

            Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche 

    1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore  e' consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche  e  di  uso  pubblico, compresi i giardini, i parchi  e  le  spiagge;  in  tali  luoghi,  e' obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora  previsto
dalle norme statali.
    2. E' vietato l'accesso ai cani in aree  destinate  e  attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a  tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno
delle stesse.

In particolare si cita l’obbligo di allestire, per poter rendere valido il divieto di accesso alle aree giochi per bambini, “strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse“. Sembrerebbero pertanto illegittimi tutti quei cartelli di divieto in assenza di speciali aree per i nostri amici pelosi, ma qui aspetto il parere di qualche avvocato.

Quello che ci interessa di più, quali proprietari di cani, è però l’art. 21 (e anche il successivo):

Art. 21 

Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali  ed  uffici
                         aperti al pubblico 

    1. I cani,  accompagnati  dal  proprietario  o  detentore,  hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonche' ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
    2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di  cui  al  comma  1,  sono  tenuti  ad  usare  sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
    3. Il  regolamento  di  cui  all'art.  41,  definisce  le  misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilita'.
    4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al  pubblico  puo'  adottare  misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco.

Notare che nel caso vi sia un cartello di “divieto ingresso ai cani” (misura limitativa all’accesso), il gestore debba comunicarlo al sindaco del comune interessato.

Tuttavia anche noi proprietari abbiamo, giustamente, le nostre responsabilità, bel descritte nell’art. 22:

Art. 22 

                           Norme igieniche 

    1.  Il  responsabile  deve  disporre  di  strumenti  idonei  alla rimozione delle deiezioni del cane.
    2. Il responsabile del cane e' tenuto a raccogliere le  deiezioni solide degli  stessi  in  tutti  gli  spazi  pubblici.  Nel  caso  di deiezioni  all'interno  di  locali,  il  responsabile  del  cane   ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.

Ovviamente ci tengo a ricordare che la responsabilità penale delle azioni del cane ricade sul proprietario, pertanto in caso di animali mordaci è opportuno l’uso della museruola o, se particolarmente aggressivi, l’astenersi dal portarli nei luoghi pubblici.

Anche se leggi come questa fanno sicuramente piacere ai possessori di cani, spesso frustrati all’idea di dover combattere per “entrare nei negozi”, ci tengo a ricordare che i primi a dover dare l’esempio dobbiamo essere noi padroni, rispettando le sensibilità altrui e avendo cura che il nostro amico peloso si comporti adeguatamente.

Anche se spesso ci scontriamo con l’intransigenza e la maleducazione di persone incivili e prevenute, è nostro dovere cercare di mediare: leggi come questa possono sicuramente aiutarci nello scopo !

Pertanto auguro una buona passeggiata a tutti i felici possessori di cani.

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